Progetto Cicero

La legge fondamentale dello Stato è la Costituzione. Essa contiene norme precisamente giuridiche - per esempio la durata della legislatura o i poteri del Presidente della Repubblica - e norme che, per così dire, sono “letteratura politica”. Un esempio è l’art.2: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo… e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. Il verbo “riconosce” implica che quei diritti esistano prima che lo Stato li costituisca: dunque si tratta di una riaffermazione del “diritto naturale” il quale, come si sa, è un’entità metagiuridica o, più semplicemente, mitologica. La stessa “solidarietà sociale” non è un concetto palpabile e corrisponde più o meno all’invito ecumenico “siate buoni”. Tutto questo non è giuridico.
Nel 1948 si è prevista una suprema autorità incaricata di vigilare sulla conformità delle leggi alla Costituzione stessa ma la Corte Costituzionale, in conseguenza della doppia natura del testo, opera in una direzione giuridica e in una direzione politica. Se il Parlamento approvasse una legge con la quale, senza modificare la Costituzione, si prolunga la legislatura a sei anni, la Corte avrebbe gioco facile ad annullarla in quanto in contrasto con l’art.60. Viceversa, quid iuris se qualcuno sollevasse questione di costituzionalità riguardo alle differenze di stipendio dei lavoratori, sulla base della “pari dignità” dei cittadini stabilita dall’art.3? La questione non è peregrina: nell’Unione Sovietica un ingegnere guadagnava più o meno quanto un operaio. Dunque la decisione al riguardo non è giuridica, è politica. Se la Corte rispondesse che “la paga deve corrispondere all’utilità prodotta” avrebbe adottato l’economia classica; se rispondesse che la paga deve essere uguale per tutti, come tutti sono uguali, avrebbe adottato il punto di vista sovietico; se rispondesse che deve corrispondere ai bisogni del lavoratore, magari pagando di più l’operaio con cinque figli e di meno un ingegnere scapolo, avrebbe adottato il marxismo utopistico. Come si vede, anche l’uguaglianza dei cittadini si presta a punti di vista molto diversi.
La Corte Costituzionale è un organo politico. Quando hanno immaginato un giudice assolutamente al di sopra delle parti, i padri costituenti sognavano. E non perché i giudici costituzionali siano scorretti: semplicemente perché, in campo politico, non esiste e non può esistere obiettività.
La riprova di tutto questo si ha nel modo di elezione dei giudici costituzionali: ogni volta che ne viene a mancare uno, in Italia scoppia una guerra che può durare mesi o anni. Fino ad innescare persino pittoreschi scioperi della fame di Pannella. Ogni partito politico, ogni fazione sa che dal nome scelto dipenderà il genere di decisioni del supremo organo e dunque combatte a morte, fino all’ultimo, in difesa dei propri principi politici e morali. Berlusconi anni fa ha potuto dire che la Corte Costituzionale gli era pregiudizialmente ostile e non importa quanto il fatto fosse vero: importa che fosse perfettamente verosimile.
La conclusione è mesta. Se la Corte Costituzionale è un organo politico, essa corrisponde alla maggioranza che l’ha nominata, al massimo con lo sfasamento dovuto ai tempi della legislatura e ai tempi di permanenza in carica dei giudici. Ma sia che essa corrisponda, come colore politico, alla maggioranza del tempo, sia che essa non le corrisponda, il fatto è patologico: perché in un caso sosterrà la maggioranza anche quando facesse qualcosa di sbagliato, in un altro caso le andrà contro anche quando avesse ragione.
Ecco perché la cena in casa di quel tale giudice costituzionale ci lascia perfettamente freddi. Che costui riceva o no a casa sua dei politici, non cambia il fatto che ne fosse amico. Come altri giudici, nella stessa Corte, sono notoriamente amici dell’opposta fazione. Dov’è la materia del contendere?
Una maggioranza deve potere governare senza interferenze. In capo a cinque anni sarà il popolo a decidere se confermarla o mandarla a casa. E se qualche legge non piaceva, sarà la nuova maggioranza a cambiarla, così come il governo Prodi cambiò la legge sullo “scalone Maroni”. Non importa se commise un errore: dimostrò che il legislativo le leggi, oltre che crearle, può cambiarle. Non è necessaria una Corte super partes, che è tale solo nei sogni dei costituenti.
Sarebbe meglio che la Corte Costituzionale non esistesse: sicuramente non è utile, forse è nociva.
Gianni Pardo, giannipardo@libero.it
Sarò assente per tre-quattro settimane, dal 3 luglio.
3 luglio 2009

Tag: alfano, cena, corte, costituzionale, diritto, imparzialità, lodo, mazzella, obiettività, politica

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Art. 135.

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d’esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di giudice.

L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

Oltre a questo occorre considerare: lo scarto di durata del mandato Presidenziale, di quello Parlamentare e lo scarto di durata dei mandati elettivi a monte della Corte.
Inoltre occorre valutare che la Costituzione è una legge e, come tale, è soggetta a variazioni dovute al contesto storico-politico, ed è giusto che sia così.
Dare alla Costituzione e alla Corte Costituzionale un valore che va al di là di questo è erroneo.
La Corte si limita a valutare la corripondenza della legge e dei comportamenti istituzionali con la legge fondamentale, che è quella che dovrebbe dare le direttive comportamentali dello Stato nella sua interezza, cui si dovrebbero conformare tutti i cittadini e tutti gli enti.
La Costituzione è, fortunatamente, soggetta a variazioni, altrimenti vivremmo in uno stato oscurantista e senza sviluppo.
Le variazioni possono essere esplicite, nei suoi contenuti, o implicite, nell'interpretazione delle norme che essa contiene.
Dire che sarebbe meglio che la Corte Costituzionale non esistesse è molto pericoloso: equivale a dire che sarebbe meglio che la Costituzione non esistesse.
In questo caso, però, il pericolo non è di una dittatura, anche le dittature hanno le loro Costituzioni e le loro Corti Costituzionali, ma il fatto che chi crea lo Stato non comprenda cosa sia uno Stato.
Dire che sarebbe meglio se non ci fosse una Corte Costituzionale è come dire che sarebbe meglio se l'uomo non avesse i polmoni.
Solo chi non sa a cosa servono i polmoni può dire una cosa del genere.
Se vuoi possiamo parlare di cosa sia realmente la Corte e cosa sia realmente la Costituzione, ma nè lìuna nè l'altra sono quelle che la gente crede e non servono a quello che tu hai detto.

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Anzi, visto che ho letto altre tue cose e mi piace molto sia come scrivi che quello che dici (anche quando, come in questo caso, non sono daccordo) se ti va mi andrebbe proprio di parlarne con te e, magari se riesco, anche di altre cose. Ti prego, rispondimi. Grazie.
Alessandro

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