Progetto Cicero

IL CANE APPESTATO DELLA CONSULTA – 1
L’art.138
Le motivazioni della Corte Costituzionale nella sentenza sul cosiddetto “Lodo Alfano” (da ora in poi denominato LA) sono state pubblicate e la sintesi che ne fanno i giornali è sufficiente per commentarle.
Poiché si tratta di argomentazioni necessariamente ampie, saranno esposte in più puntate.
Uno dei principali motivi del rigetto è che il provvedimento andava adottato col procedimento previsto dall’art.138 della Costituzione, in quanto – appunto – si trattava di una “revisione della Costituzione”. Come è evidente, questo motivo di annullamento, è indipendente dal contenuto del provvedimento e vale per qualunque provvedimento di “revisione della Costituzione” adottato dalle Camere senza seguire le procedure previste dall’art.138. Se un giudice di pace condannasse un cittadino per omicidio, la Cassazione non andrebbe a guardare i motivi della condanna: casserebbe la sentenza per la nullità radicale determinata dall’incompetenza del giudice per quel reato. Se dunque per la Corte Costituzionale esisteva il motivo adottato per il rigetto del LA, esso avrebbe dovuto costituire l’unica e pregnante motivazione che ne assorbe e supera ogni altra, precludendo e rendendo inutile l’esame della materia stessa del provvedimento.
Ma questo motivo pregiudiziale, se esisteva ora, valeva anche per il cosiddetto “Lodo Schifani” (LS). E poiché a suo tempo non fu sollevato, si pone il problema della sua evidenza e della sua rilevanza logico-cronologica.
L’incompetenza va dichiara nella fase iniziale del giudizio perché essa è, appunto, pre-giudiziale: un Tribunale che, apprestandosi a giudicare, si accorgesse che il reato è di competenza della Corte d’Assise, dovrebbe precipitarsi a dichiarare la propria incompetenza, perché altrimenti il giudizio sarebbe nullo. Con grave danno per l’accusato e per la stessa amministrazione della giustizia.
Tuttavia può avvenire che una questione pregiudiziale – a pena di nullità - non sia stata rilevata dal primo giudice e la si rilevi in appello: nessuno scandalo. Si adottano i provvedimenti conseguenti e perfino, come insegnò a suo tempo il giudice Corrado Carnevale, a termini di codice di diritto processuale penale si annulla l’intero procedimento. Ma la Corte Costituzione non ha un grado di appello e l’unico caso ipotizzabile è quello in esame: cioè quello di un doppio giudizio sull’identico problema. In questo caso qualunque giudice non può decentemente decidere in modo difforme, perché squalificherebbe se stesso: o avrebbe pesantemente sbagliato prima o avrebbe pesantemente sbagliato poi. E dal punto di vista soggettivo o sarebbe stato in buona fede, e dunque poco competente, o in mala fede e dunque scorretto.
Nel caso che qui interessa, la Corte Costituzionale rigettò il LS per motivi diversi dal fatto che esso costituisse una modifica della Costituzione: si inoltrò anzi nei dettagli, indicando i motivi di incostituzionalità e suggerendo implicitamente delle correzioni. Infatti se si dice che una norma è incostituzionale per i motivi uno, due e tre, e poi quei motivi sono eliminati, la dichiarazione d’incostituzionalità (per motivi nuovi e diversi) da parte dello stesso giudice fa pensare alla favola di Fedro quando il lupo, vistosi fare un’obiezione invincibile (“Non ti posso sporcare l’acqua perché tu stai a monte”), trova un’altra ragione per mangiare l’agnello.
La motivazione fondata sull’art.138 sarebbe stata ragionevole se fosse stata adottata sin dal primo momento, già per il LS: adottata dopo, soprattutto da parte dello stesso organo, notoriamente composto con criteri prevalentemente politici e con giudici di cui si conosce l’orientamento, dà adito al sospetto – che si amerebbe poter rigettare - che si tratti dell’applicazione del noto proverbio francese per cui “chi vuole annegare il proprio cane dice che è appestato”.
Gianni Pardo, giannipardo@libero.it
22 ottobre 2009
P.S. Si accettano correzioni dai giuristi.

Tag: alfano, art.138, art.3, art.68, corte, costituzionale, motivazione, schifani

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